| |
Statuto dell'Accademia


STATUTO
DELL’ACCADEMIA DI AGRICOLTURA
DI TORINO
(Approvato con D.P.R. 14 settembre 1984)
(Approvate modifiche D.M. 21 dicembre 2000)
Accademia di Agricoltura di Torino
Via Andrea Doria, 10 – 10123 Torino
download statuto
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
IL Ministro per i Beni e le Attività Culturali
VISTO lo statuto dell’Accademia di Agricoltura di Torino, con sede in Torino,
approvato con D.P.R. 14 settembre 1948;
VISTO il verbale di Assemblea straordinaria del 16 giugno 2000, redatto per
atto pubblico dal Notaio Anna Maria Callari Bennati, rep. N. 49158/6466
concernente l’approvazione delle modifiche dello statuto suddetto;
VISTA l’istanza del Presidente dell’Accademia in parola;
VISTO il parere della Prefettura di Torino;
VISTO l’art. 16 del Codice Civile;
VISTA la legge 12.1.1991, n. 13;
DECRETA
Art. 1.
Il vigente statuto dell’Accademia di Agricoltura di Torino, con sede in Torino,è abrogato.
Art. 2.
È approvato il nuovo testo statutario di cui all’allegato “A” all’atto pubblico
citato in premessa, annesso al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali.
Roma, 21 dicembre 2000
IL MINISTRO
(On.le Giovanna Melandri)
Bollettino Ufficiale Anno III gennaio/febbraio 2001 (in stampa)
STATUTO
DELL’ACCADEMIA DI AGRICOLTURA
DI TORINO
TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1.
L’Accademia di Agricoltura di Torino, istituita con Sovrano atto 24 Maggio
1785 da Vittorio Amedeo III Re di Sardegna, ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze agrarie e di tutte le materie interdisciplinari ad esse inerenti.
Essa ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa sotto la vigilanza del Ministero per Beni Culturali e Ambientali.
Art. 2.
L’Accademia promuove l’innovazione nel settore agroforestale nel rispetto del
territorio e dell’ambiente.
Esplica la sua attività a mezzo di:
- Adunanze, conferenze, lezioni;
- pubblicazione nei suoi Annali delle memorie e delle comunicazioni fatte dai suoi membri ed anche da studiosi estranei ad essa;
- sperimentazioni dirette e convenzionate;
- congressi, esposizioni e mostre;
- conservazione e sviluppo della biblioteca, dell’archivio storico e delle collezioni;
stimolando la collaborazione fra i suoi membri per lo studio di problemi di
particolare interesse, onde dare risposte concrete alle necessità dell’agricoltura, anche curando i rapporti scientifici con altri paesi.
TITOLO II
MEMBRI DELL’ACCADEMIA
Art. 3.
L’Accademia comprende soci nazionali e stranieri distinti nelle seguenti
categorie:
- membri onorari;
- membri ordinari, in numero non superiore a cinquanta;
- membri corrispondenti, nazionali e stranieri, in numero non
superiore a cento;
- membri emeriti;
- membri ordinari e corrispondenti in soprannumero.
Art. 4.
Possono essere eletti:
- membri onorari personalità altamente benemerite per efficace contributo al
progresso dell’agricoltura;
- membri ordinari e corrispondenti persone che, per la loro opera e competenza
nel campo degli studi o delle attività agrarie, abbiano apportato notevole
contributo all’agricoltura.
Verranno proposti per il trasferimento nella categoria in soprannumero i
membri ordinari che per oltre due anni non abbiano, senza addurre motivata
giustificazione, partecipato all’attività dell’Accademia, e così pure i membri
corrispondenti che per oltre cinque anni non abbiano collaborato all’attività
dell’Accademia.
I seggi precedentemente occupati da tali membri si considerano vacanti, e
potranno così essere destinati a nuovi membri attivi.
- i membri ordinari, al compimento del 80° anno di età passano alla categoria dei membri emeriti.
I membri emeriti non possono ricoprire cariche accademiche, conservando il
diritto di voto e tutte le altre attribuzioni dei soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo può concedere il trasferimento alla categoria dei membri
ordinari emeriti ai membri ordinari che ne facciano motivata richiesta anche prima
del compimento del 80° anno di età.
Art. 5.
Le nomine dei membri onorari, ordinari e corrispondenti all’Accademia
avvengono in seguito a proposta motivata per iscritto, sottoscritta da un
accademico ordinario proponente e da due accademici ordinari raccomandanti
dirette al Presidente, con indicazione del cognome, nome, domicilio del candidato
e con un’ampia relazione del contributo dato dal candidato stesso all’agricoltura.
Una speciale Commissione, composta da tre accademici ordinari, nominata
ciascun anno dall’assemblea, provvede all’esame delle proposte pervenute.
La Commissione speciale predetta comunica con apposito verbale i risultati al
Consiglio Direttivo Accademico, il quale, dopo un esauriente esame sulle
proposte che avranno ottenuto il voto favorevole della speciale Commissione di
cui sopra, procede, a scrutinio segreto, ad una seconda scelta dei candidati da
presentare all’assemblea dei membri ordinari.
Le votazioni di quest’assemblea hanno luogo a scrutinio segreto
contemporaneamente per ciascuno dei candidati portati a votazione.
Per la validità delle elezioni dell’assemblea è necessaria, in prima
convocazione, la presenza e l’effettiva partecipazione alla votazione di almeno la
metà più uno dei membri ordinari.
In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della
prima, le elezioni sono valide con la presenza e l’effettiva partecipazione alla
votazione di almeno dieci membri ordinari.
Per la nomina a membro onorario il candidato deve riportare il voto favorevole
di almeno 5/6 dei votanti; per la nomina a membro ordinario o corrispondente è
necessario il voto favorevole di 2/3 dei votanti.
Gli astenuti non sono computati nella maggioranza.
L’Accademia procede alla nomina dei nuovi membri nelle assemblee dei mesi
di giugno e di dicembre di ciascun anno.
Di conseguenza le proposte normali dei candidati a membri dell’Accademia
debbono pervenire al Presidente nel modo sopra descritto, entro i mesi di maggio
e di novembre, di ciascun anno, onde sia possibile provvedere per le assemblee di
elezione, rispettivamente per il mese di dicembre dell’anno stesso o per il mese di
giugno dell’anno successivo.
Le proposte per il passaggio dei membri ordinari e corrispondenti nella
categoria dei membri in soprannumero sono esaminate ed approvate dal Consiglio
Direttivo, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario ai fini dell’attività
dell’Accademia.
Nella valutazione delle proposte di nomina l’Accademia curerà che ogni
disciplina che sta alla base del progresso dell’agricoltura sia convenientemente
rappresentata.
Art. 6.
Ogni membro, nuovo eletto, riceve un diploma firmato dal Presidente,
contrassegnato dal segretario, munito del sigillo dell’Accademia ed accompagnato
da un esemplare dello Statuto.
TITOLO III
ORGANI E SERVIZI ACCADEMICI
Art. 7.
L’Accademia è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da
otto Consiglieri.
Art. 8.
La nomina del Presidente e dei Consiglieri, scelti tutti tra i membri ordinari,
spetta all’assemblea di questi, che provvede con votazioni separate.
La votazione è annunziata nelle lettere di convocazione ed ha luogo a schede
segrete.
Per la validità dell’assemblea e per la nomina del Presidente e dei Consiglieri,
in prima, o in seconda convocazione (come pure per dette nomine) valgono le
norme prescritte per la votazione di nuovi membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio ed i suoi membri sono
confermabili.
Nel caso che uno dei membri cessi dall’ufficio durante il triennio, la nomina
del nuovo membro ha effetto fino al termine del triennio stesso.
Art. 9.
Il Presidente designa tra i membri del Consiglio Direttivo il vice presidente.
Il Consiglio Direttivo, con votazioni separate, per scheda segreta ed a semplice
maggioranza provvede alle nomine nel proprio seno del segretario e del tesoriere
economo. Scegliendo tra gli accademici ordinari o corrispondenti provvede alla
nomina di un bibliotecario e di un conservatore delle collezioni e di uno o più
membri preposti alle proprietà immobiliari dell’Accademia.
Nel caso di parità di voti, in ogni caso, predomina la scelta del Presidente.
Le nomine del Presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere
economo sono comunicate al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
Art. 10.
Il presidente rappresenta l’accademia e ne dirige l’amministrazione: convoca e
presiede le assemblee e le adunanze dell’Accademia e quelle del Consiglio
Direttivo; nomina le Commissioni previste dallo Statuto; firma la corrispondenza
ufficiale, i registri, i mandati di pagamento; cura le esecuzioni delle deliberazioni
del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
In caso di assenza o di impedimento é sostituito dal vicepresidente, e, in
mancanza di questi, dal consigliere più anziano di età.
Art. 11.
Il segretario redige i verbali delle assemblee e delle adunanze che firma
assieme al presidente; tiene la corrispondenza, custodisce il sigillo, i documenti e
le carte; controfirma tutti gli atti accademici ed i mandati di pagamento; cura la
stampa degli atti e di ogni altra pubblicazione accademica; stende il sunto storico
dei lavori ogni anno compiuti; cura la pubblicazione dei temi scelti
dall’Accademia per i concorsi a premio e riceve in consegna le relative memorie;
riceve gli scritti, libri, stampati, le relazioni, ecc. e gli oggetti inviati
all’Accademia, e, dopo averne dato particolareggiata comunicazione, li consegna
al bibliotecario od al conservatore delle collezioni; esercita infine tutte le altre
attribuzioni attinenti al suo ufficio o delegategli dal presidente o dal Consiglio
Direttivo.
Art. 12.
Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione dell’Accademia e delibera
sui bilanci da sottoporre ogni anno entro il mese di marzo, all’approvazione
dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo é normalmente convocato dal presidente od ogni
qualvolta tre dei suoi componenti o i revisori dei conti lo ritengano necessario.
Per la validità delle adunanze e delle sue deliberazioni é necessaria la presenza
di almeno quattro membri, oltre al presidente.
Art. 13.
Apposito regolamento, elaborato dal Consiglio Direttivo ed approvato
dall’Assemblea, preciserà le attribuzioni ed i compiti del bibliotecario, del
conservatore delle collezioni e del socio preposto alle proprietà immobiliari, e
disciplinerà il servizio della biblioteca.
Art. 14.
L’Accademia convocata dal presidente, si riunisce in assemblea ordinaria
almeno tre volte all’anno per le elezioni e le altre incombenze amministrative, e in
assemblea straordinaria ogni qualvolta il presidente lo giudicherà opportuno o
verrà richiesto da almeno cinque membri ordinari.
Per la validità delle assemblee é necessaria la presenza di almeno quindici
membri ordinari, salvo il disposto degli articoli 5 e 24 del presente statuto.
Nel caso di parità di voti predomina il voto del presidente.
La convocazione dell’Assemblea é fatta per lettera, da inviarsi almeno sette
giorni prima del giorno fissato per la riunione; e nell’avviso di convocazione
saranno indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno.
TITOLO IV
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E CONCORSI
Art. 15.
L’anno accademico decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno
successivo. Almeno una volta al mese dal 1° novembre al 30 giugno, l’Accademia
tiene adunanze scientifiche alle quali, oltre a tutte le categorie dei propri membri,
possono essere invitate dal presidente persone estranee all’Accademia che abbiano
particolare competenza ed interesse dei problemi agrari.
Le adunanze sono convocate dal presidente con lettera da inviarsi almeno
cinque giorni prima: saranno precisati i temi da trattarsi.
Art. 16.
Gli scritti di membri ordinari, emeriti e corrispondenti, come pure quelli che
presentassero i membri onorari, sono ammessi alla lettura senza altra formalità.
Gli scritti di persone estranee all’Accademia possono essere ammessi alla
lettura se giudicati meritevoli da una Commissione di tre membri ordinari scelti
dall’assemblea.
L’Accademia, dopo la lettura, decide la stampa dello scritto negli Annali,
integralmente, in parte od in sunto, oppure il rinvio agli archivi.
Ogni scritto letto in adunanza deve essere immediatamente consegnato al
segretario.
Gli autori hanno diritto a titolo gratuito a venti estratti dei loro scritti approvati
per la stampa; desiderandone maggior numero è a loro carico l’eccedente spesa.
Le comunicazioni destinate alla stampa devono essere accompagnate da
riassunti in lingua italiana, inglese e francese.
Di norma gli scritti non possono eccedere le venticinque pagine di stampa; il
Consiglio Direttivo può derogare a tale limitazione nel caso in cui si tratti di opere
originali di alta importanza.
Art. 17.
L’Accademia, seguendo la numerazione e il formato degli Annali dell’antica
Reale Accademia di Agricoltura, fa di pubblica ragione i suoi atti e gli scritti che
le vengono presentati, per mezzo di volumi col titolo di “Annali dell’Accademia
di Agricoltura di Torino”.
Essi vengono distribuiti agli accademici nonché, in cambio di pubblicazioni
similari, ad istituti scientifici italiani e stranieri.
L’inserzione negli Annali prosegue nell’ordine secondo cui gli scritti vennero
approvati per la stampa, e sotto la data della loro lettura.
L’Accademia coll’inserire uno scritto nelle sue pubblicazioni, non intende
garantire i fatti e le teorie che vi si contengono.
È in facoltà del presidente di permettere che le memorie e gli altri scritti, dopo
la pubblicazione negli Annali, siano pubblicati per sunto in altri periodici e
giornali, alla condizione che, dopo l’intitolazione del testo, si faccia seguire la
dichiarazione: Estratto dagli Annali dell’Accademia di Agricoltura di Torino, con
l’indicazione numerica del volume.
Art. 18.
Nei limiti del suo bilancio, l’Accademia può, per maggiormente concorrere al
progresso dell’agricoltura, aprire dei concorsi a premio sopra temi determinati e
sopra determinate esperienze.
Nell’assemblea a ciò destinata si leggeranno i temi proposti e saranno, con
deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti, prescelti quelli che si
crederanno più adatti, col testo definitivo adottato dopo lo svolgimento della
discussione avvenuta nell’Assemblea.
I membri dell’Accademia non possono concorrere ai premi.
Una Commissione di cinque membri nominata dall’Accademia, anche
all’infuori dei suoi membri, per l’esame del concorso, presenterà, chiusi i suoi
lavori e non oltre tre mesi da tale data, una relazione scritta sul merito assoluto e
comparativo dei singoli concorrenti.
TITOLO V
PATRIMONIO, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
RENDICONTI
Art. 19.
Il patrimonio dell’Accademia è costituito di beni mobili e immobili di proprietà
dell’Accademia stessa.
Le entrate dell’Accademia sono:
- i redditi patrimoniali;
- le oblazioni, i sussidi, i lasciti, le donazioni di Enti o di cittadini, che non siano destinati espressamente alla costituzione del patrimonio;
- le entrate comunque derivanti dall’attività dell’Ente.
Art. 20.
Il tesoriere-economo entra in carica con l’inizio dell’anno finanziario
successivo a quello della sua nomina e termina il suo mandato con la chiusura del
bilancio consuntivo dell’anno finanziario in cui è stato sostituito.
Egli, uniformandosi alle norme dello Statuto, alle deliberazioni dell’Assemblea
e del Consiglio Direttivo ed alle disposizioni del presidente, provvede alla
gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Accademia e vigila su tutte
le operazioni riflettenti incassi e pagamenti che dovranno risultare in appositi
registri contabili da lui firmati.
Sono sua specifica responsabilità: l’osservanza delle norme di legge che
regolano gli emolumenti e le relative trattenute del personale stipendiato
dall’Accademia; l’aggiornamento e il puntuale pagamento dei premi delle
assicurazioni che coprono sia le indennità dovute per la fine dei rapporti di lavoro,
sia i rischi degli infortuni che possono occorrere a detto personale durante le ore
di servizio entro e fuori della sede accademica.
Per l’espletamento di tali compiti il tesoriere-economo può avvalersi della
consulenza di professionisti la cui retribuzione però va preventivamente approvata
dal Consiglio Direttivo.
Art. 21.
L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Per l’esame dei bilanci, l’Assemblea nomina tra i membri ordinari, quattro
revisori dei conti, dei quali due effettivi e due supplenti. È revisore dei conti di
diritto un rappresentante del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
I Revisori dei conti riferiscono per iscritto all’Assemblea sull’andamento
dell’amministrazione.
Art. 22.
Il servizio di cassa dell’Accademia è demandato ad una Banca di interesse
nazionale, alla quale è anche affidata la custodia dei titoli.
Art. 23.
Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni o
comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio, devono, salvo il disposto
del secondo comma del presente articolo, subito essere impiegate in investimenti
con prevalenza di titoli garantiti dallo Stato o dalla Comunità Europea.
Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei
bisogni dell’Accademia, dev’essere preventivamente autorizzato dal Ministero per
i Beni Culturali e Ambientale, salvo, ove occorra, l’autorizzazione ai sensi della
legge 6 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei corpi morali.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24.
L’Assemblea dell’Accademia potrà apportare modifiche al presente Statuto,
con il voto favorevole dei due terzi dei membri ordinari in prima convocazione, e
dei due terzi dei membri ordinari presenti in seconda convocazione, che non potrà
avvenire nello stesso giorno della prima.
Le proposte di modifiche allo Statuto possono essere presentate all’assemblea
dal Consiglio Direttivo, ovvero da almeno otto membri ordinari.
Art. 25.
Non oltre il mese di gennaio di ogni anno, l’Accademia trasmette al Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali una relazione sull’attività svolta nell’anno
precedente.
Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali
F.to Giovanna Melandri
|
|