STATUTO
DELL’ACCADEMIA DI AGRICOLTURA DI TORINO

(Approvato con D.P.R. 14 settembre 1984)
(Approvate modifiche D.M. 21 dicembre 2000)

Deliberato dall’Assemblea dei Soci Ordinari in data 11 novembre 2015 e iscritto in data 21 marzo 2016 nella seconda parte del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino (n.150 di iscrizione)

Statuto Accademia

 

 

STATUTO
DELL’ACCADEMIA DI AGRICOLTURA DI TORINO

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1.
L’Accademia di Agricoltura di Torino, istituita con Sovrano atto del 24 Maggio 1785 da Vittorio Amedeo III Re di Sardegna, ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze agrarie e di tutte le materie interdisciplinari ad esse inerenti, per contribuire allo sviluppo del settore agroforestale e alimentare nelle più diverse espressioni.
Essa ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
La stessa ha sede in Torino, via Andrea Doria n. 10.

Art. 2.
L’Accademia, che non ha fini di lucro, promuove l’innovazione nel settore agroforestale e alimentare nel rispetto del territorio e dell’ambiente.
Esplica la sua attività mediante:

  • adunanze, convegni, conferenze, seminari, lezioni, esposizioni e mostre;
  • pubblicazione nei suoi Annali delle memorie e delle comunicazioni fatte dai suoi membri ed anche da studiosi estranei ad essa;
  • pubblicazione di monografie e di studi su tematiche specifiche;
  • sperimentazioni dirette e convenzionate;
  • produzione di video e di opere in formato digitale;
  • conservazione, sviluppo e valorizzazione della biblioteca, dell’archivio storico e delle collezioni, consentendone la fruibilità all’esterno;
  • iniziative ritenute utili al conseguimento dei fini istituzionali compresa la creazione e/o partecipazione di organismi aventi composizione pubblica o privata;
  • collaborazione fra i suoi membri per lo studio di problemi di particolare interesse, onde dare risposte concrete alle necessità dell’agricoltura, anche attraverso i rapporti scientifici con le Istituzioni affini nazionali e internazionali.

TITOLO II
MEMBRI DELL’ACCADEMIA

Art. 3.
L’Accademia comprende soci nazionali e stranieri distinti nelle seguenti categorie:
membri onorari, in numero non determinato;
membri ordinari, in numero non superiore a cento;
membri corrispondenti, in numero non superiore a duecento;
membri emeriti, in numero non determinato;
membri sostenitori, in numero non determinato;
membri ordinari e corrispondenti in soprannumero.

Art. 4.
Possono essere eletti:

  1. membri onorari, personalità altamente benemerite per efficace contributo al progresso dell’agricoltura in senso lato o della società;
  2. membri ordinari e corrispondenti, persone che, per la loro opera e competenza nel campo degli studi o delle attività agrarie, abbiano apportato notevole contributo all’agricoltura in senso lato o alla società.
    Gli ordinari vengono proposti tra i corrispondenti nominati da almeno un triennio sulla base dei contributi forniti all’Accademia.
    Su giudizio del Consiglio Direttivo verranno trasferiti nella categoria in soprannumero i membri ordinari e corrispondenti che non abbiano, in modo continuativo, senza addurre motivata giustificazione, partecipato all’attività dell’Accademia per 36 mesi.
    I seggi precedentemente occupati da tali membri si considerano vacanti e potranno così essere destinati a nuovi membri attivi;
  3. membri sostenitori, persone, società e istituzioni che abbiano manifestato interesse alla vita dell’Accademia fornendo contributi di varia natura, anche economica, la cui congruità verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

I membri ordinari, al compimento del 80° anno di età passano alla categoria dei membri emeriti e non possono ricoprire cariche accademiche
Il Consiglio Direttivo può concedere il trasferimento alla categoria dei membri emeriti ai membri ordinari che ne facciano motivata richiesta anche prima del compimento del 80° anno di età.

Art. 5.
Le nomine dei membri onorari, ordinari, corrispondenti e sostenitori dell’Accademia avvengono in seguito a proposta motivata per iscritto, sottoscritta da un accademico ordinario o emerito proponente e da un accademico ordinario o emerito raccomandante, diretta al Presidente, con indicazione del cognome, nome, domicilio del candidato e con un’ampia relazione del contributo dato dal candidato stesso all’agricoltura in senso lato o alla società.
Una speciale Commissione, composta da tre accademici ordinari, nominata per un triennio dal Consiglio Direttivo, provvede all’esame delle proposte pervenute. La Commissione predetta comunica con apposito verbale i risultati al Consiglio Direttivo, il quale, dopo un esauriente esame sulle proposte che avranno ottenuto il voto favorevole della speciale Commissione di cui sopra, procede, a scrutinio segreto, ad una seconda scelta dei candidati da presentare all’Assemblea. Le votazioni di quest’Assemblea hanno luogo a scrutinio segreto contemporaneamente per ciascuno dei candidati portati a votazione.
Per la validità delle elezioni dell’Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza e l’effettiva partecipazione alla votazione di almeno la metà più uno dei membri ordinari.
In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, le elezioni sono valide con la presenza e l’effettiva partecipazione alla votazione di almeno dieci membri ordinari.
Per la nomina a membro onorario il candidato deve riportare il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti; per la nomina a membro ordinario, corrispondente o sostenitore è necessario il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Gli astenuti non sono computati nella maggioranza.
L’Accademia procede alla nomina dei nuovi membri nell’ Assemblea del mese di dicembre di ciascun anno.
Di conseguenza le proposte di candidatura a membri dell’Accademia debbono pervenire al Presidente nel modo sopra descritto, entro il mese di ottobre di ciascun anno, onde sia possibile provvedere per l’Assemblea di elezione per il mese di dicembre dell’anno stesso.
Gli accademici sono tenuti a collaborare all’attività dell’Accademia nei termini definiti con il Consiglio Direttivo.
Le proposte per il passaggio dei membri ordinari e corrispondenti nella categoria dei membri in soprannumero sono esaminate e approvate dal Consiglio Direttivo, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario ai fini dell’attività dell’Accademia.
Nella valutazione delle proposte di nomina l’Accademia curerà che ogni disciplina sia convenientemente rappresentata.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di disporre la revoca agli accademici che abbiano manifestato, nonostante i solleciti e gli inviti a una maggiore partecipazione, continuativo disimpegno (costituito dalla mancata collaborazione all’attività dell’Accademia per 36 mesi) o che si siano resi incompatibili con la dignità e gli interessi dell’Accademia; in caso di appello, la revoca deve essere sottoposta all’Assemblea.

Art. 6.
Ogni membro, nuovo eletto, riceve un diploma firmato dal Presidente, contrassegnato dal segretario ed accompagnato da un esemplare dello Statuto.

TITOLO III
ORGANI E SERVIZI ACCADEMICI

Art. 7.
L’Accademia è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da otto Consiglieri.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 8.
La nomina del Presidente e dei Consiglieri, scelti tutti tra i membri ordinari, spetta all’Assemblea di questi, che provvede con votazioni separate.
La votazione è annunziata nelle lettere di convocazione o in via telematica ed ha luogo a schede segrete.
Per la validità dell’Assemblea e per la nomina del Presidente e dei Consiglieri, in prima o in seconda convocazione (come pure per dette nomine), valgono le norme prescritte per la votazione di nuovi membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio ed i suoi membri sono confermabili.
Nel caso che uno dei Consiglieri cessi dall’ufficio durante il triennio, subentrano i non eletti in ordine decrescente di voti conseguiti che accettino la carica e la nomina ha effetto fino alla fine del triennio stesso; qualora tale subentro non sia possibile, deve essere convocata l’Assemblea per la nomina del nuovo Consigliere.

Art. 9.
Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio Direttivo il Vice presidente.
Il Consiglio Direttivo, con votazioni separate, per scheda segreta ed a semplice maggioranza provvede alle nomine nel proprio seno del segretario e del suo supplente, del tesoriere economo e del suo supplente. Scegliendo tra gli accademici ordinari o corrispondenti provvede alla nomina di un bibliotecario e di un conservatore delle collezioni e di uno o più membri preposti alle proprietà immobiliari dell’Accademia.
Nel caso di parità di voti, in ogni caso, predomina la scelta del Presidente.
Le nomine del Presidente e del Vice presidente nonché del segretario e del tesoriere economo e dei rispettivi supplenti sono comunicate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 10.
Il Presidente rappresenta l’Accademia e ne dirige l’amministrazione: convoca e presiede le Assemblee e le pubbliche adunanze dell’Accademia e quelle del Consiglio Direttivo; nomina le Commissioni previste dallo Statuto; firma la corrispondenza ufficiale, i registri, i mandati di pagamento; cura le esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice presidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11.
Il segretario redige i verbali delle Assemblee e delle adunanze che firma assieme al Presidente; tiene la corrispondenza, custodisce il sigillo, i documenti e le carte; controfirma tutti gli atti accademici ed i mandati di pagamento; cura la stampa degli atti e di ogni altra pubblicazione accademica; stende il sunto storico dei lavori ogni anno compiuti; cura la pubblicazione dei temi scelti dall’Accademia per i concorsi a premio e riceve in consegna le relative memorie; riceve gli scritti, libri, stampati, le relazioni e gli oggetti inviati all’Accademia e, dopo averne dato particolareggiata comunicazione, li consegna al bibliotecario od al conservatore delle collezioni; esercita infine tutte le altre attribuzioni attinenti al suo ufficio o delegategli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal segretario supplente.

Art. 12.
Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione dell’Accademia e delibera sui bilanci da sottoporre ogni anno entro il mese di marzo, all’approvazione dell’Assemblea e da trasmettere, entro il mese successivo, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo unitamente alla relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
Il Consiglio Direttivo è normalmente convocato dal Presidente od ogni qualvolta tre dei suoi componenti o i Revisori dei conti lo ritengano necessario.
Per la validità delle adunanze e delle sue deliberazioni é necessaria la presenza di almeno quattro membri, oltre al Presidente.

Art. 13.
Apposito regolamento, elaborato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea, preciserà le attribuzioni ed i compiti del bibliotecario, del conservatore delle collezioni e del socio preposto alle proprietà immobiliari e disciplinerà il servizio della biblioteca.

Art. 14.
L’Accademia è convocata dal Presidente, si riunisce in Assemblea ordinaria almeno due volte all’anno per le elezioni e le altre incombenze amministrative e in Assemblea straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudicherà opportuno o verrà richiesto da almeno cinque membri ordinari.
Per la validità delle Assemblee é necessaria la presenza di almeno quindici membri ordinari, salvo il disposto degli articoli 5, 8, 18 e 24 del presente Statuto.
Nel caso di parità di voti predomina il voto del Presidente.
La convocazione dell’Assemblea é fatta per lettera, o in via telematica, almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione e nell’avviso di convocazione saranno indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 15.
L’anno accademico decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
L’Accademia tiene almeno dieci adunanze pubbliche all’anno.
Le adunanze sono convocate dal Presidente con lettera o in via telematica da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata: nella convocazione saranno precisati i temi da trattarsi.

Art. 16.
Gli scritti di membri ordinari, emeriti, corrispondenti e onorari e quelli richiesti dal Consiglio Direttivo sono direttamente ammessi alla lettura in adunanza.
Il Consiglio Direttivo valuta l’eventuale pubblicazione dello scritto oggetto dell’adunanza negli Annali, integralmente, in parte od in sunto, oppure il rinvio agli archivi. Ogni scritto letto in adunanza deve essere immediatamente consegnato al segretario.
Le comunicazioni destinate alla stampa devono essere accompagnate da riassunti in lingua italiana, inglese o francese.
Di norma gli scritti non possono eccedere le venticinque pagine di stampa; il Consiglio Direttivo può derogare a tale limitazione nel caso in cui si tratti di opere originali di alta rilevanza.
Il Consiglio Direttivo può consentire ai membri che ne facciano richiesta di indicare l’appartenenza all’Accademia, quali autori o coautori, di pubblicazioni relative a ricerche o studi promossi dall’Accademia.

Art. 17.
L’Accademia, seguendo la numerazione e il formato degli Annali dell’antica Reale Accademia di Agricoltura, rende pubblicamente consultabili i suoi atti e gli scritti che le vengono presentati, per mezzo di volumi col titolo di “Annali dell’Accademia di Agricoltura di Torino” in formato cartaceo oppure elettronico.
Tali atti scritti vengono provvisti di numero ISBN e sono pubblicati nel sito informatico dell’Accademia, restando a disposizione degli accademici e degli studiosi e per scambi culturali con istituti affini italiani e stranieri.
L’inserzione negli Annali prosegue nell’ordine secondo cui gli scritti vengono approvati per la stampa e sotto la data della loro lettura.
L’Accademia attraverso l’inserimento di uno scritto nelle sue pubblicazioni, non assume alcuna responsabilità in merito ai fatti e alle teorie ivi contenuti.
È in facoltà del Presidente permettere che le memorie e gli altri scritti, dopo la pubblicazione negli Annali, siano pubblicati per sunto in altri periodici e giornali, alla condizione che, dopo l’intitolazione del testo, segua la dichiarazione: Estratto dagli Annali dell’Accademia di Agricoltura di Torino, con l’indicazione numerica del volume.

Art. 18.
Nei limiti del suo bilancio, l’Accademia può, per maggiormente concorrere al progresso dell’agricoltura, aprire dei concorsi a premio su temi ed esperienze determinati.
Nell’Assemblea appositamente convocata si leggeranno i temi proposti e saranno, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti, prescelti quelli ritenuti più adatti, il cui testo definitivo sarà adottato dopo lo svolgimento della discussione in Assemblea.
I membri dell’Accademia non possono partecipare ai concorsi suddetti.
Una Commissione di cinque membri nominata dall’Accademia, anche al di fuori dei suoi membri, per la valutazione delle domande del concorso, presenterà, chiusi i suoi lavori e non oltre tre mesi da tale data, una relazione scritta sul merito assoluto e comparativo dei singoli concorrenti.

TITOLO V
PATRIMONIO,
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
RENDICONTI

Art. 19.
Il patrimonio dell’Accademia è costituito di beni mobili e immobili di proprietà dell’Accademia stessa.
Le entrate dell’Accademia sono costituite da:

  1. i redditi patrimoniali;
  2. le oblazioni, i sussidi, i lasciti, le donazioni di Enti o di cittadini, che non siano destinati espressamente alla costituzione del patrimonio;
  3. le entrate comunque derivanti dall’attività dell’Ente.

In caso di cessazione delle attività e di scioglimento dell’Accademia, tutti i beni di proprietà dell’Accademia stessa passano ad altro ente che non persegua fini di lucro e che operi nel campo delle attività proprie dell’Accademia.

Art. 20.
Il tesoriere economo entra in carica con l’inizio dell’anno finanziario successivo a quello della sua nomina e termina il suo mandato con la chiusura del bilancio consuntivo dell’anno finanziario in cui è stato sostituito.
Egli, uniformandosi alle norme dello Statuto, alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed alle disposizioni del Presidente, provvede alla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Accademia e vigila su tutte le operazioni riguardanti incassi e pagamenti che dovranno risultare da appositi registri contabili da lui firmati. Controfirma tutti i mandati di pagamento e in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal tesoriere economo supplente.
Sono sua specifica responsabilità: l’osservanza delle norme di legge che regolano gli emolumenti e le relative trattenute del personale stipendiato dall’Accademia; l’aggiornamento e il puntuale pagamento dei premi delle assicurazioni che coprono sia le indennità dovute per la fine dei rapporti di lavoro, sia i rischi degli infortuni che possono occorrere a detto personale durante le ore di servizio entro e fuori della sede accademica.
Per l’espletamento di tali compiti il tesoriere economo può avvalersi della consulenza di professionisti la cui retribuzione però va preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 21.
L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Per l’esame dei bilanci, l’Assemblea nomina, tra i membri ordinari, quattro Revisori dei conti, dei quali due effettivi e due supplenti. È Revisore dei conti di diritto un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
I Revisori dei conti riferiscono per iscritto all’Assemblea sull’andamento dell’amministrazione.

Art. 22.
Il servizio di cassa dell’Accademia è demandato ad una Banca di importanza nazionale, alla quale è anche affidata la custodia dei titoli.

Art. 23.
Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio, devono, salvo ove occorra l’autorizzazione ai sensi della legge 5 giugno 1850 n. 1037 sugli acquisti dei corpi morali, essere impiegate in investimenti con prevalenza di titoli garantiti dallo Stato italiano o dall’Unione Europea, in ogni caso titoli a basso rischio con garanzia del capitale investito, oppure in beni che devono permanere nel patrimonio dell’Accademia.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.
L’Accademia potrà apportare modifiche al presente Statuto, con il voto favorevole dei due terzi dei membri ordinari in prima convocazione e dei due terzi dei membri ordinari presenti in seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.
Le proposte di modifiche allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo, ovvero da almeno otto membri ordinari.

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